RACCOLTA SELETTIVA DI SENTENZE E MATERIALE GIURIDICO

ESTINZIONE CONTO CORRENTE-MORTE DEL CORRENTISTA-EREDI-DECISIONE ABF

Collegio Coord. ABF, Dec. n. 24360/19, principio di diritto:

“Il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”.

pubblicato il 18/01/2022

FIDEJUSSIONE-NULLITA’ parziale delle clausole-ANTITRUST

La Corte di Cassazione si è espressa a Sezioni Unite sulla nullità parziale delle sole clausole della fidejussione dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, salvo diversa volontà delle parti, qualora si dimostri che senza tali clausole non si sarebbe concluso il contratto. Inoltre la nullità parziale può essere rilavata d’ufficio, ma necessita poi sempre di un’apposita istanza di accertamento in tal senso, altrimenti va rigettata l’originaria pretesa di nullità dell’intero contratto di garanzia.

pubblicato il 12/01/2022

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI -ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL TERZO -DICHIARAZIONE DEL TERZO

Importante provvedimento ottenuto dal nostro Studio in tema di obblighi del terzo. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Larino è stato pubblicato sulla rivista giuridica InExecutivis; di seguito il link per leggere l’articolo:

InExecutivis – La Rivista Telematica Dell’ Esecuzione Forzata

pubblicato il 21/12/2021

circolare abf – estinzione anticipata mutuo ex art. 125 sexies, co. 2-3, lett. d), t.u.b. – quantificazione debito residuo e indennizzo

Il Collegio di Coordinamento ABF con Decisione n. 11679 del 5 maggio 2021 ha chiarito il dubbio interpretativo sulla quantificazione del “debito residuo” sul quale calcolare l’indennizzo dovuto al finanziatore in caso di estinzione anticipata del mutuo ex art 125-sexies, c. 2 e c. 3, lett. d) T.U.B.

pubblicato il 9/7/2021

validita’ della fideiussione omnibus

Il Tribunale di Livorno torna sul dibattito ed attuale tema della validità della fideiussione omnibus, riconoscendola,  sul ragionamento che l’eventuale nullità del contratto “a monte” non possa trasmettersi al contratto “a valle”, stipulato tra soggetti diversi, in mancanza della dimostrazione nel nesso teleologico e funzionale tra i diversi contratti. Il Tribunale, poi, rileva l’irrilevanza del motivo dedotto come illecito in quanto non comune ad entrambi i contraenti e che la condotta ritenuta anticoncorrenziale costituirebbe comunque violazione di norme comportamentali che darebbe luogo, nel caso, a responsabilità risarcitoria e non a nullità.

pubblicato il 28/06/2021

conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di un mutuo fondiario

Il Tribunale di Torre Annunziata si esprime innovativamente sulle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di un mutuo fondiario che, per questo, diventa ipotecario con conseguente perdita dei privilegi riconosciuti al creditore fondiario, in primis in ordine all’esonero dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 41 TUB. Di seguito la sentenza in commento:

pubblicato il 05/03/2021

CIRCOLARE ABF – Compensazione legale ex art. 1853 c.c. – Compensazione volontaria – Limiti di operatività nei rapporti bancari

pubblicato il 10/02/2021

TRUFFA – FURTO D’IDENTITA’ – ASSOLUZIONE EX ART. 530, 1°COMMA, C.P.P.

Bella vittoria per l’avv. Pietro Morrone che lo scorso venerdì 5 febbraio, dopo aver scelto il rito abbreviato, ha visto pronunciare dal Giudice del Tribunale di Belluno l’assoluzione con formula piena (per non aver commesso il fatto) di D. C., un ragazzo di soli 28 anni il quale, vittima di un furto d’identità, si ritrova imputato per truffa dinanzi a diversi tribunali in tutta Italia. Finalmente il primo, incoraggiante risultato, faticosamente raggiunto attraverso una difesa costruita ad arte dal dominus del nostro studio. Complimenti!

Vi proponiamo di seguito un articolo sull’argomento pubblicato dal Corriere delle Alpi a seguito della pronuncia di assoluzione

Riferimenti normativi: artt. 640, c.p., 530, 1°co, c.p.p. pubblicato l’8/2/2021

USURARIETA’ INTERESSI MORATORI – tribunale di roma sez. xvii civile

L’ avv. Morrone così commenta la sentenza : “Il Tribunale di Roma fa il punto sulla questione del calcolo usura per gli interessi moratori richiamando numerosi precedenti del Tribunale Capitolino ed approfondendo con chiarezza espositiva e linearità di ragionamento varie collegate questioni: -i) per la verifica dell’usurarietà occorre conformarsi alle Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti senza possibilità di usare formule alternative; -ii) il tasso contrattuale da raffrontare al TSU (tasso soglia usura) è il TEG (tasso effettivo globale), non il TAN (tasso nominale annuo); –iii) vi è diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, quello moratorio secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore; –iv) va confutata, ancora una volta, l’errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 e va affermato che quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria; –v) la rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato per gli interessi moratori può costituire il parametro oggettivo privilegiato di comparazione, idoneo a determinare la soglia rilevante per gli interessi moratori, fermo restando che, a far data dal d.m. 21 dicembre 2017, viene individuata la maggiorazione media del tasso di mora per categoria di operazioni rispetto ai tassi corrispettivi; vi) la dedotta difformità tra ISC dichiarato e ISC applicato è irrilevante e non potrebbe mai portare ad alcuna pronuncia di invalidità, trattandosi pacificamente di mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale; –vii) La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.”

pubblicato il 20/12/2020

fideiussione su Modello ABI – garanzia a prima richiesta- ineccepibilita’ dell’ art. 1955 c.c. ad opera del garante

Il Tribunale di Bologna chiarisce due principi di grande rilevanza: i) il garante a prima richiesta non ha titolo per contestare la violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c.; ii) per invocare la tutela di cui all’art. 33 comma 2 L. 287/1990 per conformità della garanzia al c.d. “Modello ABI” il garante deve provare la nullità dell’intesa anti-concorrenziale, la sua attualità e il pregiudizio concreto del diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, in ogni caso l’unica tutela azionabile dal garante è quella risarcitoria.

riferimenti normativi: artt. 1955 e 1957 c.c.

pubblicato il 03/12/2020

APPLICABILITA’ DELLA FIDEJUSSIONE OMNIBUS – NORMATIVA ANTITRUST

Interessantissima ordinanza del tribunale di Verona che, superando il dibattito aperto in giurisprudenza circa gli effetti sulla fideiussione bancaria omnibus della normativa antitrust, in termini di nullità della fideiussione o delle singole clausole uniformi in essa contenute, pone in dubbio, sotto diversi aspetti ed in maniera articolata pur se in sede di prima deliberazione ai fini della pronuncia sulla concessione della provvisoria esecuzione, l’applicabilità stessa della normativa antitrust al fideiussore.

pubblicato il 12/10/2020

Mediazione civile e commerciale – Assegni – Mediazione non obbligatoria

L’oggetto della circolare prende in esame il rapporto tra la controversia in materia di assegni e la mediazione obbligatoria, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 28/2010. Nell’ ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 in calce all’ordinanza, infatti, la Suprema Corte ha affermato che in relazione ad una controversia in materia di assegni non sussiste l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 prima di intraprendere il giudizio ordinario. Al riguardo, come noto, l’art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010 * stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a determinate controversie, tra le quali rientrano quelle in materia di contratti bancari e finanziari, debba preliminarmente, quale condizione di procedibilità, esperire un procedimento di mediazione.

* L’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito all’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (…)”.

pubblicato il 17/09/2020

MANCATO DEPOSITO FILES INFORMATICI – IMPROCEDIBILITA’ EX ART. 348 C.P.C. –

riferimenti normativi : art. 348, c.p.c., art. 83 DL 18/2020.

pubblicato il 16/09/2020

CIRCOLARE ABF – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE – FIDEJUSSIONE “OMNIBUS”

Massima – “1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle. 2. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art.1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). 3. Per quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece accessorie, il contratto resta valido per il resto. 4. A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”. 5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse. 6.
Alla nullità (parziale ovvero totale) del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite. 7. Qualora il ricorrente provi di aver subito un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato a tale intesa”.

pubblicato il 09/09/2020

Pignoramento di titoli obbligazionari e ordinanza di assegnazione

Nel caso in cui il pignoramento presso terzi abbia per oggetto titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità del terzo pignorato, è valida l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione assegna la somma ricavata dalla liquidazione degli stessi.

Riferimenti normativi : artt. 529 e ss., 543, 544, 546, 547, 552, 553, 554, 617, c.p.c.

pubblicato il 08/07/2020

ANTIRICICLAGGIO – CONFISCA PENALE – TUTELA DEL TERZO CREDITORE DI BUONAFEDE

La Corte di Appello di Milano interviene ancora sui rapporti tra confisca penale e tutela del terzo creditore di buonafede. Interessanti i passaggi in punto di riconoscimento o meno della strumentalità delle operazioni bancarie garantite rispetto all’attività illecita e le precisazioni in punto di condotta esigibile da parte della banca, che coincide con l’osservanza degli obblighi di verifica della clientela e delle operazioni stabiliti dalla normativa bancaria ed antiriciclaggio.

pubblicato il 18/05/2020

circolare 15 maggio 2020 – abf

Ultime decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario sul diritto del dipendente/consumatore, previsto dall’art. 125 TUB, al rimborso parziale dei costi, delle commissioni e di altri oneri in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto.

pubblicato il 15/05/2020

Segnalazione Cass., 4.12.2019, n. 31650 in materia di ordine di esibizione

La Suprema Corte interpreta l’art. 119, 4° comma, TUB ritenendolo “inequivoco nel senso di riconoscere al correntista un diritto pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta, fatto salvo il limite dei dieci anni e l’obbligo di pagare le relative spese di produzione” e  stabilendo: ”che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del dIgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, compreso l’ordine di esibizione, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale”

pubblicato il 14/02/2020

VALIDITA’ DELLE FIDEJUSSIONI OMNIBUS

La Sezione Impresa del Tribunale di Milano ha stabilito che il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia (nella sua funzione di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM) non ha natura accertativo – sanzionatoria; ne consegue che l’uniformità nell’applicazione del modello di fideiussione ABI deve essere provata accuratamente nel giudizio di merito;

in un passaggio dell’ordinanza si legge che : “ allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità competente – oggi l’AGCM – nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale, in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/90, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole considerate dalla Banca d’Italia nel 2005″.

pubblicato il 7/11/2019

INTERESSE AD AGIRE – art. 100 cpc.

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai soci della SNC, ma non dalla società debitrice, è priva di interesse ad agire e al giudizio ex art. 100 cpc. dei medesimi, perché carente dei requisiti della sussistenza della lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto dall’istante e dell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e indispensabile per mezzo dell’intervento del giudice.

È questo il principio che emerge dalla sentenza del Tribunale di Perugia, Giudice Dott.ssa Rosa Lavanga, nella sentenza n. 628 del 18.04.2019.

IL CASO

I soci di una SNC formulavano opposizione a decreto ingiuntivo emesso, in forma provvisoriamente esecutiva ex art. 642 cpc, nei confronti della società e in forza del quale era stato ingiunto alla medesima il pagamento di un credito su fatture commerciali. I soci richiedevano, in via preliminare, la sospensione e/o revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e si opponevano nel merito dell’esistenza della pretesa creditoria. La creditrice opposta rilevava la carenza di una condizione di procedibilità essenziale ai fini della prosecuzione del giudizio di merito e cioè, più precisamente, l’insussistenza dell’interesse all’azione e al giudizio ex art. 100 c.p.c. dei soci della SNC in assenza di una precipua difesa della società sul punto. Inoltre, argomentava che il giudizio era stato incardinato dall’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata non dalla società, ma dai soci persone fisiche della stessa. La SNC ingiunta, quindi, non avendo proposto opposizione, aveva determinato la formazione del giudicato in ordine alla sussistenza del credito divenuto definitivamente esecutivo nei suoi confronti. Il giudice nell’accogliere l’eccezione in rito formulata nei termini sopra esposti pone l’attenzione su un principio riconosciuto assolutamente rilevante ai fini della salvaguardia dell’esecuzione del titolo e tutela delle pretese creditorie.

pubblicato il 16/10/2019

validità delle fidejussioni omnibus

La cassazione conferma la validità delle fideiussioni omnibus (contenenti le clausole uniformi ABI in quanto frutto di intese anticoncorrenziali accertate dalla Banca d’Italia), con epurazione delle sole singole clausole uniformi nulle.

pubblicato il 14/10/2019

RESPONSABILITA’ DELLA BANCA – responsabilita’ dell’intermediario

Importante pronuncia della Corte di Cassazione (Sesta Sez. Penale) che accoglie il ricorso presentato dalla Banca in materia di confisca antimafia e tutela del terzo creditore.

A tal proposito l’avv. Pietro Morrone ha così commentato la sentenza:

“Come ipotizzato, i Supremi Giudici hanno ritenuto che il Tribunale, prima di poter scrutinare la buona fede della banca, avrebbe dovuto motivare innanzitutto sulla strumentalità del credito concesso all’attività criminosa del soggetto, partendo in primo luogo dall’elemento temporale, secondo l’insegnamento giurisprudenziale della S.C.
Il Tribunale del rinvio dovrà, quindi, prima di tutto pronunciarsi sul nesso di strumentalità del mutuo rispetto all’attività illecita del mutuatario nel periodo in cui il credito è stato concesso e, subordinatamente, se tale nesso, una volta provato oggettivamente, potesse essere ignorato in buona fede da parte della Banca.
Le nostre argomentazioni ribadite nelle due memorie difensive della Banca ex art. 611 c.p.p. hanno trovato pieno accoglimento e recepimento, confutando le diverse tesi del Procuratore Generale, nella motivazione della sentenza.”

L’ avv. Morrone ha poi evidenziato che la mancanza della dichiarazione dei redditi in capo alla parte mutuataria, come espressamente ritenuto in sentenza, “è circostanza priva di rilievo assorbente e decisivo” (cfr. pag. 6, punto 3.2).

pubblicato il 29/09/2019

Temerarietà – Condanna ex art. 96 comma III c.p.c.

Interessante sentenza del Tribunale di Roma nell’ambito di un’opposizione a precetto proposta temerariamente dalla controparte e decisa già in prima udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con una esemplare condanna alle spese a carico dell’opponente ex. art 96 III comma c.p.c.

Nella sentenza si evince, tra l’altro, che è condannabile ex art. 96 III comma c.p.c. quella condotta processuale che, per dolo o colpa (anche non grave), produca l’allungamento eccessivo dei tempi processuali. Poiché la disposizione in esame costituisce materia di interesse pubblicistico, in caso di soccombenza il Giudice può liberamente applicare, anche d’ufficio, la predetta sanzione ( la cui caratteristica di disposizione punitiva legittima è fatta salva purchè non abbia una specifica connotazione di eccessività vietata nel regolamento comunitario 864/2007 n. 32) nei casi in cui venga dolosamente o colposamente introdotta una lite temeraria la cui prerogativa è l’aperta violazione del principio costituzionalmente garantito della durata del giusto processo.

Riferimenti normativi: art. 96 III comma c.p.c., art. 281 sexies c.p.c.

pubblicato il 8/07/2019